NOVITA’ IVA: PROVE DEL TRASPORTO DI BENI INTRA-UE

NOVITA' IVA

Prove del trasporto di beni INTRA-UE

Precedentemente all’emissione del regolamento 2018/1912/UE del 4 Dicembre 2018,la prova del trasporto dei beni INTRA-UE, poteva essere fornita da qualsiasi documento idoneo in grado di dimostrare l’avvenuto scambio con lo stato membro. ( DDT/CMR, fattura del vettore o dichiarazione di ricevimento merce del cliente)
Dal 1 Gennaio 2020, con l’entrata in vigore del suddetto regolamento, i fini dell’applicazione delle esenzioni di cui l’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti all’interno della Comunità Europea, in uno dei casi seguenti:

TRASPORTO CURATO DAL CEDENTE (o da un terzo per suo conto)

Certificazione del venditore riguardo all’effettivo trasporto dei beni e due dei seguenti elementi di prova riguardanti il trasporto dei beni:
– CMR, polizza di carico,fattura di trasporto aereo , fattura spedizioniere.
Oppure, uno tra gli elementi di prova sopra citati, più uno tra i seguenti elementi di prova:
– Polizza assicurativa spedizione, documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione, documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermino l’arrivo dei beni nello stato membro di destinazione.

TRASPORTO CURATO DALL'ACQUIRENTE (o da un terzo per suo conto)

Dichiarazione scritta dell’acquirente che certifica di essersi preso carico del trasporto dei beni e, due de seguenti elementi di prova
– CMR, polizza di carico,fattura di trasporto aereo , fattura spedizioniere.
Oppure, uno tra gli elementi di prova sopra citati, più uno tra i seguenti elementi di prova:
– Polizza assicurativa spedizione, documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione, documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermino l’arrivo dei beni nello stato membro di destinazione.

  • Altri requisiti e condizioni necessarie:
  • - Provenienza dei previsti documenti da due parti indipendenti l'una dall'altra, venditore e dall'acquirente.
  • - Tempistica per la dichiarazione dell'acquirente: deve pervenire al cedente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione

Si ricorda che:
Gli stati membri possono prevedere, o continuare ad applicare disposizioni nazionali riguardo alle prove del trasporto più flessibili rispetto alla disposizione regolamentare.